Art. 5.
(Accertamento del danno).

      1. Qualora sia stabilito che è stata danneggiata la salute fisica o psichica, ovvero entrambe, del lavoratore o della lavoratrice, si procede all'accertamento del danno e dell'esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, posti in essere nell'ambito

 

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dell'attività lavorativa e gli effetti subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice.
      2. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra le violenze poste in essere nell'ambito dell'attività lavorativa e i danni subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice, ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel corso del giudizio il giudice nomina uno o più periti, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, le cui dichiarazioni possono assumere valore di prova.